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Patente a punti

La decurtazione di punti dalla patente introdotta nel 2003 prevede che per alcune infrazioni al CDS vengano sottratti punti dalla patente del responsabile

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A chi è rivolto

Conducenti di veicoli responsabili di infrazioni stradali per cui è prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
La comunicazione dati conducente per la decurtazione punti patente va effettuata anche nel caso in cui il conducente sia il proprietario del veicolo.

Descrizione

A far data dal 30 giugno 2003, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 9/2002 è stato introdotto nel Codice della Strada il sistema della c.d. “patente a punti”, affiancando al precedente sistema sanzionatorio per le infrazioni alle norme in materia di circolazione stradale la sottrazione di alcuni punti-patente. Da tale data a tutte le patenti in corso di validità e di nuovo rilascio è attribuito il punteggio di venti punti annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Il punteggio iniziale subisce delle decurtazioni a seguito di comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme del Codice della Strada indicate in un’apposita tabella dei punteggi (articolo 126-bis).
Si possono perdere, a seconda della violazione commessa, da uno a dieci punti, per i neopatentati, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere decurtati al massimo 15 punti. Se però una delle infrazioni contestate comporta la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione è inserita nel verbale di contestazione.
La mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite massimo di 20 punti.
Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di 2 anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l'attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti.
Alla perdita totale del punteggio il titolare deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica, pena la sospensione della patente, mentre se il punteggio non è ancora completamente esaurito è possibile recuperare punti mediante la frequenza di corsi di aggiornamento organizzati da soggetti autorizzati quali scuole guide o enti di formazione.
Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando il portale dell'automobilista. Su questo portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page.

Come fare

La comunicazione dati conducente effettuata per iscritto mediante compilazione di specifico modulo può essere presentata alla Polizia Municipale sia direttamente, con accesso al Comando negli orari di apertura, sia a mezzo email o pec o posta ordinaria.

Cosa serve

Per effettuare la comunicazione deve essere compilato l'apposito modulo, trasmesso in allegato al verbale di contestazione, con i dati completi del conducente e l'indicazione del verbale a cui la comunicazione fa riferimento e deve essere allaga fotocopia fronte e retro della patente del conducente su cui va apposta, a cura del conducente, specifica dicitura per dichiararne la conformità all'originale. 
Le comunicazioni incomplete ( mancanti di dati obbligatori), errate, prive dell'allegato ( fotocopia patente conducente) non possono essere accettate e si considerano come omessa comunicazione con applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 126 bis CDS

Cosa si ottiene

La sottrazione del numero di punti previsto per la specifica infrazione al codice della strada dalla patente di guida del conducente che ha commesso tale infrazione.

Tempi e scadenze

La comunicazione dati conducente, da effettuarsi con compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al verbale di contestazione, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione  che comporta la decurtazione di punti. La comunicazione tardiva e quindi presentata oltre la scadenza dei 60 giorni non produce effetto e viene considerata omessa comunicazione con applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 126 bis CDS

Costi

Non sono previsti costi a carico dell'interessato trattandosi di adempimento obbligatorio

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Municipale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 02/03/2024 07:48:54

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