La domanda di rateizzazione dell’importo dovuto deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda viene adottato dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale il provvedimento di accoglimento o di diniego. Decorso il termine di novanta giorni senza che sia emesso alcun provvedimento la domanda deve intendersi respinta (silenzio-diniego).
Nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, alla scadenza indicata determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo.